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Indennità corona
Dal 20 marzo 2020 in poi il Consiglio federale ha preso una serie di provvedimenti per attenuare le ripercussioni economiche della diffusione del coronavirus per le imprese e i lavoratori colpiti. Uno di questi provvedimenti è l’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.
Termini per l’inoltro della richiesta d’indennità
Indennità | Cessazione del diritto | Termine d'inoltro della richiesta |
---|---|---|
Quarantena | 02.02.2022 | 31.05.2022 |
Cessazione della custodia dei figli da parte di terzi | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Divieto di svolgere manifestazioni | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Chiusura di strutture | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Limitazione considerevole dell'attività lucrativa in generale | 16.02.2022 | 31.05.2022 |
Persone particolarmente a rischio | 31.03.2022 | 30.06.2022 |
Limitazione considerevole dell'attività lucrativa nel settore delle manifestazioni | 30.06.2022 | 30.09.2022 |
Lavoratori indipendenti
compresi:
- Coniugi che lavorano nell‘azienda
- frontalieri
Persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
compresi:
- Coniugi che lavorano nell‘azienda
- frontalieri
Salariati
compresi:
- apprendisti
- frontalieri
Quarantena
Quali condizioni devo adempiere?
A partire dal 3 febbraio 2022 la quarantena è revocata in Svizzera. Non sussiste dunque alcun diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, nemmeno se la quarantena è stata ordinata all’estero.
Se è stato messo/a in quarantena per ordine di un’autorità prima del 2 febbraio e fino a quella data, può avere diritto all’indennità. Alla richiesta va allegata l’ingiunzione dell’autorità.
Per quale periodo ho diritto all’indennità in caso di quarantena?
Se si trovava in quarantena prima del 2 febbraio 2022, ha diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus per il numero di giorni trascorsi in quarantena. A partire dal 3 febbraio 2022, la quarantena è revocata in Svizzera e non ha dunque più diritto all’indennità.
Quando devo presentare la richiesta d’indennità?
La richiesta va presentata alla fine della quarantena. L’indennità è pagata per intero al termine della quarantena.
Persone particolarmente a rischio
Quali condizioni devo adempiere?
Deve appartenere al gruppo delle persone considerate particolarmente a rischio e fornirne la prova mediante certificato medico. Per la definizione di questo gruppo si rimanda all’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19. Inoltre, deve aver interrotto la Sua attività lucrativa (in qualità di salariato/a, indipendente o persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro) in quanto non può lavorare da casa. Se può svolgere una parte del Suo lavoro da casa, ha diritto a un’indennità per la perdita di guadagno subita.
Per quale periodo ho diritto all’indennità per persone particolarmente a rischio?
L’indennità per le persone particolarmente a rischio può essere ottenuta al più presto dal 18 gennaio 2021 e vi si ha diritto fino al 31 marzo 2022. Fintantoché le altre condizioni di diritto sono soddisfatte, non è prevista una durata massima di percezione. Il diritto all’indennità cessa nel momento in cui l’attività lucrativa viene ripresa, da casa o sul posto di lavoro, ma al più tardi il 31 marzo 2022. Le persone completamente vaccinate (informazioni dell’UFSP) non sono più considerate come particolarmente a rischio.
Quando devo presentare la richiesta d’indennità?
La richiesta va presentata dal momento in cui si constata una perdita di guadagno. Il diritto inizia al più presto il 18 gennaio 2021.
Considerato l’andamento della ripresa delle attività in questo settore, dal 1° settembre 2021 non sussiste più il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus derivante dal divieto di svolgere manifestazioni, salvo in caso di grandi manifestazioni soggette all’autorizzazione dell’autorità cantonale competente (art. 16 dell’ordinanza COVID-19 situazione particolare).
Dal 1° settembre 2021, le persone del settore interessate che subiscono una perdita di guadagno in seguito alle restrizioni ancora in vigore possono esercitare il diritto all’indennità in virtù di una limitazione considerevole dell’attività lucrativa.
Quali condizioni devo adempiere?
Deve svolgere un’attività quale indipendente o persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019. Deve inoltre subire una limitazione considerevole della Sua attività lucrativa e una conseguente perdita di guadagno pari almeno al 30 per cento della Sua cifra d’affari (v. definizione alla domanda successiva). Questa diminuzione deve essere una conseguenza dei provvedimenti adottati per contenere la pandemia.
A seconda del periodo per il quale chiede l’indennità, la diminuzione della cifra d’affari deve essere almeno pari alla relativa percentuale:
Per almeno 30% | 01.04.2021 - 31.12.2021 |
Per almeno 40% | 19.12.2020 - 31.03.2021 |
Per almeno 55% | 17.09.2020 - 18.12.2020 |
Se per il periodo da indennizzare la diminuzione della Sua cifra d’affari non è stata almeno pari alla percentuale indicata, non ha diritto all’indennità; non è previsto un diritto parziale all’indennità.
Il diritto all’indennità derivante dalla limitazione considerevole dell’attività lucrativa può essere fatto valere solo se la struttura è rimasta aperta.
Per quale periodo ho diritto all’indennità?
Ha diritto all’indennità per ogni mese durante il quale la cifra d’affari ha registrato una diminuzione pari almeno al 30 per cento*. Non si tiene conto di lassi di tempo più brevi di un mese. Per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, è determinante la cifra d’affari dell’azienda. Può esercitare il diritto con effetto retroattivo per un mese intero e presentare ogni mese una nuova richiesta, fintantoché la Sua attività lucrativa subirà una limitazione considerevole.
Quando devo presentare la richiesta d’indennità?
La richiesta va presentata alla fine del mese da indennizzare, una volta che si è potuta constatare la diminuzione della cifra d’affari. La richiesta può essere presentata ogni mese, o retroattivamente per più mesi, fintantoché le altre condizioni di diritto sono soddisfatte. Spetta alla persona richiedente assicurarsi di adempiere la condizione della diminuzione della cifra d’affari facendo preventivamente il calcolo. In linea di massima, l’indennità è versata alla fine del mese.
Quali condizioni devo adempiere?
Deve svolgere un’attività quale indipendente o persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e aver versato contributi all’AVS su un reddito conseguito con l’attività in questione pari ad almeno 10 000 franchi nel 2019. Deve inoltre subire una perdita di guadagno (per le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro: perdita salariale), in quanto la Sua azienda o attività è stata chiusa per ordine delle autorità cantonali o federali.
Per quale periodo ho diritto all’indennità?
Per l’intero periodo della chiusura, ma al più presto dal 17 settembre 2020, fino al massimo al 31 dicembre 2022.
Quando devo presentare la richiesta d’indennità?
La richiesta va presentata alla fine di ogni mese da indennizzare, per l’intero periodo della chiusura. L’ultima scadenza per la presentazione della richiesta è il 31 marzo 2023.
Quali condizioni devo adempiere?
Deve essere genitore di uno o più figli di età inferiore a 12 anni e subire una perdita di guadagno in quanto deve occuparsi della custodia dei figli, che non può più essere assunta come di solito.
Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura delle scuole, delle scuole dell’infanzia o degli asili nido, oppure dal fatto che la custodia da parte di terzi è diventata impossibile, poiché la persona che la assumeva è stata messa in quarantena da un medico o da un’autorità. Se è Suo figlio a essere stato messo in quarantena, ha diritto all’indennità, se è costretto/a a interrompere l’attività lucrativa per occuparsi della sua custodia. Se però la custodia resta possibile, ad esempio perché assunta dal Suo coniuge o partner oppure da un’altra persona, il versamento dell’indennità non è necessario.
Per quale periodo ho diritto all’indennità?
Il diritto inizia a partire dal quarto giorno successivo all’adempimento di tutte le condizioni di diritto e cessa nel momento in cui si trova una soluzione per la custodia o i provvedimenti per combattere il coronavirus vengono revocati (p. es. la struttura di custodia riapre). Il diritto si estingue inoltre se perde il posto di lavoro o cessa l’attività lucrativa. Questa regola si applica per analogia ai genitori che esercitano un’attività lucrativa indipendente.
Se la struttura di custodia o la scuola riapre gradualmente e Suo figlio può beneficiare di una custodia soltanto parziale, Lei può continuare a ricevere l’indennità di perdita di guadagno per la cessazione della custodia da parte di terzi per il periodo di tempo necessario. A tal fine, deve fornire alla cassa di compensazione i giustificativi del caso. Il diritto si estingue comunque al più tardi il 31 dicembre 2022.
Se entrambi i genitori hanno diritto all’indennità, è versata una sola indennità giornaliera per giorno di lavoro, poiché basta uno dei genitori per garantire la custodia dei figli.