Home » Cassa di compensazione Forte » Cassa di compensazione AVS » Indennità di assistenza
Indennità di assistenza
Il diritto all’indennità di assistenza è previsto per i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute per i quali ha un bisogno particolarmente elevato di accompagnamento e cura. I genitori che adempiono le condizioni di diritto per l’indennità di assistenza hanno diritto al relativo congedo e all’indennità di perdita di guadagno.
Il congedo di assistenza consiste in 14 settimane al massimo, durante le quali sono versate 98 indennità giornaliere. Il congedo di assistenza può essere fruito in una sola volta o in singoli giorni. Il numero di giorni di congedo effettivi è determinato in funzione del grado d’occupazione. I genitori sono liberi di decidere se e come ripartirsi il congedo tra loro.
Trovate notizie più dettagliate nell’Opuscolo – Indennità di assistenza.
Il diritto all’indennità di assistenza inizia il giorno in cui il genitore in questione interrompe l’attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute. Il termine quadro di 18 mesi decorre dal giorno per il quale il primo dei due genitori riceve un’indennità giornaliera. Si estingue prima della scadenza di questo termine, se sono state riscosse le 98 indennità giornaliere previste come limite massimo.
L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 per cento del reddito da lavoro medio conseguito immediatamente prima della fruizione dei giorni di congedo, ma al massimo a 220.00 franchi al giorno.
Ogni genitore deve compilare una richiesta per l’intera durata del diritto alla prestazione, fornendo anche informazioni sull’altro genitore. In essa deve essere indicato se i genitori si ripartiscono il congedo.
Il datore di lavoro comunica, per la fine di ogni mese, i giorni di congedo conteggiati e il salario versato durante il periodo di diritto all’indennità. È competente il datore di lavoro per il quale il genitore lavorava nel lasso di tempo in questione.