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Militare, maternità e paternità
Indennità di perdita di guadano
Le persone che prestano servizio nell’esercito svizzero, nel servizio di protezione civile, nel servizio civile, nel servizio della Croce Rossa o che prendono parte ai corsi federali o cantonali per quadri di Gioventù+Sport oppure ai corsi per monitori di giovani tiratori hanno diritto a un’indennità di perdita di guadagno (IPG).
Le indennità di perdita di guadagno (IPG) in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile servono a risarcire i militi dell’esercito, del servizio civile e della protezione civile per la perdita di guadagno subita durante i periodi di servizio.
Al termine di ogni servizio, riceverete un modulo IPG direttamente dal servizio assistenza presso cui l’avete prestato. Vi preghiamo di consegnare il modulo IPG, dopo avere compilato integralmente la sezione B, al vostro attuale datore di lavoro, affinché egli possa certificare il vostro salario conseguito prima del servizio.
Trovate notizie più dettagliate nell’opuscolo informativo sull’indennità di perdita di guadagno.
Le donne e gli uomini che svolgono un’attività lucrativa hanno diritto al congedo pagato alla nascita di un figlio.
Indennità di maternità
Le donne che esercitano un’attività lucrativa hanno diritto all’indennità di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. L’indennità per la perdita di guadagno ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Se, durante questo periodo, la madre riprende l’attività lucrativa a tempo pieno o parziale oppure decede, il diritto all’indennità si estingue prima. Affinché possa essere corrisposta questa indennità, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- nei 9 mesi antecedenti il parto eravate assicurate in Svizzera presso l’AVS/AI/IPG.
- entro quest’arco di tempo avete svolto un’attività lucrativa per un minimo di cinque mesi.
- al momento del parto eravate una lavoratrice salariata, indipendente o una beneficiaria di indennità giornaliere.
Vi preghiamo di presentare la richiesta per l’indennità in caso di maternità attraverso il vostro datore di lavoro.
Trovate notizie più dettagliate nell’opuscolo informativo sull’indennità in caso di maternità.
Richiesta d’indennità di maternità
Foglio complementare alla richiesta d’indennità di maternità (se avete più datori di lavoro)
Indennità di paternità
Un padre lavoratore (deve esserci il riconoscimento di paternità) ha diritto a due settimane di congedo di paternità pagato, da scegliere liberamente entro 6 mesi dalla nascita del figlio. Viene corrisposto l’80% del salario dovuto (massimo CHF 196.00 al giorno). Affinché possa essere corrisposta questa indennità, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- nei 9 mesi antecedenti la nascita eravate assicurati in Svizzera presso l’AVS/AI/IPG
- entro quest’arco di tempo avete svolto un’attività lucrativa per un minimo di cinque mesi
- al momento della nascita eravate un lavoratore salariato, indipendente o un beneficiario di indennità giornaliere.
Vi preghiamo di presentare la richiesta di congedo di paternità tramite il vostro datore di lavoro.
Trovate notizie più dettagliate nell’opuscolo informativo sull’indennità in caso di paternità.
Richiesta d’indennità di paternità
Foglio complementare alla richiesta d’indennità di paternità (se avete più datori di lavoro)