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Rettifiche alla fine dell'anno
Rettifiche dal 1° gennaio 2023
I parametri di riferimento e la soglia d’entrata nella previdenza obbligatoria vengono adeguati all’01.01.2023.
Soglia d’entrata | |
Salario annuale massimo | |
Importo di coordinamento | |
Salario minimo coordinato | |
Salario massimo coordinato |
Come novità, una persona superstita avente diritto a una pensione può scegliere di far pagare un capitale unico al livello del capitale di risparmio alla fine dell’anno del decesso della persona assicurata.
In caso di morte dopo il 01.01.2023, i conviventi ricevono anche in caso di decesso per infortunio una prestazione per superstiti, a condizione che siano soddisfatte le condizioni
Rettifiche dal 1° gennaio 2022
A partire dal 1° gennaio 2022, il termine di preavviso di 3 mesi per il pensionamento flessibile e per la scelta della forma di prelievo delle prestazioni di vecchiaia non sarà più necessario.
La richiesta di pensionamento flessibile deve ora essere presentata prima dell’uscita (in caso di pensionamento anticipato) o in tempo prima del raggiungimento dell’età regolamentare di pensionamento (in caso di pensionamento differito). Se la prestazione di vecchiaia verrà percepita sotto forma di capitale anziché di rendita, ciò deve essere comunicato all’istituto di previdenza in tempo utile prima del pensionamento.
Gli accrediti di vecchiaia per i piani di previdenza più estesa sono ora indipendenti dal sesso della persona assicurata. Gli accrediti di pensione per gli uomini sono stati aumentati al livello precedente degli accrediti di pensione per le donne. I contributi rimangono invariati.
In relazione all’ulteriore sviluppo dell’AI, è stato introdotto un sistema di rendita senza gradini per le nuove rendite. Questo ha anche un impatto sulla portata dell’esonero dai contributi e della pensione d’invalidità della previdenza professionale. Solo le prestazioni il cui diritto inizia dopo il 1° gennaio 2022 sono interessate da questo adeguamento. C’è un periodo di transizione per le prestazioni esistenti.
L’importo del esonero dai contributi concessa dipende dal grado d’incapacità, risp. per una rendita d’invalidità dal grado della rendita. Ce un diritto a:
- Pieno esonero dai contributi per un’incapacità lavorativa-, risp. un grado d’invalidità del 70%
- Esenzione dai contributi in percentuale esatta per un’incapacità lavorativa-, risp. un grado d’invalidità dal 50 – 69%
- 47.5 % esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 49%
- 45% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 48%
- 42.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 47%
- 40% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 46%
- 37.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 45%
- 35% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 44%
- 32.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 43%
- 30% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 42%
- 27.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 41%
- 25% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 40%
Si prega di segnalare immediatamente le variazioni del grado d’incapacità al lavoro alla cassa pensione. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.
Finora i pagamenti in entrata e in uscita erano gestiti dal cassa di compensazione falegnami. Dal 1° gennaio 2022, le Casse di compensazione giardinieri & fioristi, falegnami e Verom si sono unite per formare la Cassa di compensazione Forte. La Cassa pensione per falegnami continuerà ad offrire le sue soluzioni previdenziali esclusivamente ai membri dell’associazione VSSM. In futuro, i pagamenti in entrata e in uscita saranno effettuati tramite il Cassa di compensazione AVS Forte.