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Assoggettamento FFP-GF
Il Fondo per la formazione professionale giardinieri e fioristi (FFP-GF) mira a promuovere la formazione professionale di base e la formazione superiore nel ramo giardinieri e fioristi. In tutta la Svizzera, tutte le imprese o parti di aziende attive nel settore giardinieri e/o fioristi, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal fatto che siano pubbliche o private, sono soggette al fondo di formazione professionale generalmente obbligatorio.
I fondi di formazione professionale generalmente vincolanti permettono di ritenere responsabili quelle aziende che, fino ad ora, non hanno partecipato ai costi generali di formazione professionale di un settore, ma hanno beneficiato dei servizi dei membri dell’associazione. Questi non membri dell’associazione sono tenuti a pagare adeguati contributi di solidarietà.
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In base all’art. 9 segg. del regolamento Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi, il FFP-GF è autorizzato a prelevare ogni anno un contributo di base di CHF 200.00 per azienda e di CHF 50.00 per dipendente e titolare di impresa da tutte le aziende soggette al Fondo. Di conseguenza, ogni azienda deve pagare il contributo di base e almeno un contributo per i dipendenti o i proprietari dell’azienda (art. 9, n. 3). Se non viene fatta alcuna dichiarazione, l’azienda sarà valutata secondo l’art. 15, n. 2, lett. b) del regolamento del fondo. Tutti i contributi devono essere pagati dall’azienda e non possono essere detratti dallo stipendio del dipendente.
Il campo di applicazione territoriale copre tutta la Svizzera.
Il campo di applicazione aziendale si applica a tutte le aziende o parti di imprese attive nel ramo giardinieri e/o fioristi, indipendentemente di appartenenza ad una associazione. Anche le imprese individuali sono soggette all’obbligo di dichiarazione e di contribuzione. Le imprese miste sono attive in diversi settori. In linea di principio, un obbligo di contribuzione multipla è possibile, ma l’attività di una società deve essere significativa nel ramo in questione. La formazione degli apprendisti non ha alcuna influenza sull’obbligo di contribuzione.
Obbligo di contribuzione per: Attività di giardinaggio nel settore dei centri di giardinaggio, dei centri florovivaistici, delle manutenzione di tombe, dell’orticoltura e del paesaggismo, della costruzione di pareti a elementi e dei muri in pietra naturale, del vivai e del vivai forestali, della potatura di alberi, l’abbattimento di alberi nei giardini, della manutenzione di giardini e di parchi, della cura di campi sportivi e campi da golf, del prato a rotoli, della realizzazione di tetti verdi, dell’inverdimento all’interno e così via, sono assoggettati al contributo. Nel settore floreale, si tratta di negozi di fiori, laboratori di creatività floreali, aziende di lavorazione e di decorazione floreali con acquisto e vendita di fiori (freschi, stabilizzati ecc.) e piante e così via.
Il campo di applicazione personale si applica a tutte le persone che hanno un contratto di lavoro per fornire servizi di giardiniere o di fiorista, indipendentemente dalla loro formazione. I dipendenti a tempo parziale che raggiungono il salario AVS estrapolato e quindi la soglia di entrata nella cassa pensione obbligatoria devono essere dichiarati. Gli apprendisti non sono soggetti all’obbligo di contribuire.
Il Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi ha concluso un accordo con il Fondo per la formazione professionale nel settore sociale FONDSSOCIAL e con la Federazione svizzera della cura di alberi (Bund Schweizer Baumpflege BSB). Di conseguenza, la riscossione dei contributi di queste imprese miste viene effettuata da queste organizzazione.
Se un’azienda non rientra nel campo di applicazione del regolamento del fondo, art. 3 segg., o se sono già stati versati contributi a un altro fondo di formazione professionale secondo l’art. 60 LFPr, la domanda di esenzione deve essere accompagnata da una prova valida.
Tutte le aziende o parti di imprese con sede in Svizzera e che forniscono servizi di giardinaggio o floristico sono soggette ai contributi dal 2009. Le imprese registrate possono essere consultate utilizzando vari criteri di ricerca.
Annunci di indirizzi, cambiamenti, chiusure, ecc. devono essere inviati per mail a bbf-gf@akforte.ch indicando il numero IDE/TVA.