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Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell‘AVS
Le rendite di vecchiaia, le rendite per superstiti e l’assegno per grandi invalidi costituiscono la parte principale delle prestazioni dell’AVS.
La rendita di vecchiaia consente di ritirarsi dalla vita professionale mantenendo una certa indipendenza finanziaria.
Raccomandiamo una preparazione anticipata per la nuova fase della vostra vita. Ecco le informazioni più importanti :
La riforma per la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) è stata accettata nella votazione popolare del 25 settembre 2022 e entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2024.
Tutti gli attori coinvolti hanno già avviato a pieno regime i preparativi per l’entrata in vigore all’inizio del 2024. I lavori attuativi a ciò collegati sono tuttavia ancora in una fase iniziale, motivo per cui anche alle casse di compensazione mancano ancora informazioni concrete in relazione a numerosi aspetti.
Allo stato attuale non è ancora pertanto possibile effettuare calcoli previsionali con diritti di rendita a partire dal 1° gennaio 2024 in considerazione della legislazione della riforma AVS 21. Pubblicheremo gli aggiornamenti su questa pagina non appena saranno disponibili.
Ufficio federale delle assicurazioni sociali – Informazioni sulla riforma dell’AVS 21 in sintesi
La vieillesse peut entraîner des handicaps qui peuvent être atténués ou supprimés par des moyens auxiliaires tels qu’appareils acoustiques, lunettes-loupes, prothèses, fauteuils roulants, etc. L’AVS contribue aux frais de tels moyens, qui font l’objet d’une liste exhaustive, en faveur des rentiers AVS vivant en Suisse. Les caisses de compensation et la Fondation Pro Senectute sont responsables de la remise des moyens auxiliaires ou du versement des contributions correspondantes.
Nessuna prestazione senza richiesta
Le persone che ritengono di avere diritto ad una rendita di vecchiaia o ad una rendita per superstiti devono farne richiesta. Quest’ultima va inoltrata alla Cassa di compensazione presso la quale sono stati versati gli ultimi contributi.
Senza richiesta scritta le Casse di compensazione non possono calcolare e versare alcuna prestazione, perché
- non conoscono l’indirizzo dei loro assicurati,
- lo stato civile influenza le rendite e può variare,
- gli assicurati devono comunicare alla Cassa die compensazione se desiderano ricevere la rendita anticipata o posticipata,
- gli assicurati devono rendere note le modalità di pagamento.
Rendita anticipata
La persona che desidera anticipare la rendita deve inoltrare la sua richiesta al più tardi l’ultimo giorno del mese nel quale raggiunge l’età corrispondente, altrimenti potrà percepire la rendita anticipata solamente al suo prossimo compleanno. Non è possibile inoltrare la richiesta con effetto retroattivo.
Rendita posticipata
La persona che desidera posticipare la rendita deve far valere questo diritto al più tardi dopo un anno del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, tramite l’apposita rubrica sul modulo di richiesta di rendita.
Due fattori determinano l’ammontare della rendita: gli anni di contribuzione computabili e il reddito annuo medio determinante. Ha diritto ad una rendita completa chi, dal compimento del 20° anno fino all’età pensionabile scelta, ha pagato ogni anno ininterrottamente i contributi AVS.
Se i contributi non sono stati pagati regolarmente o se mancano interi anni contributivi si riscontrano lacune contributive. In questo caso l’AVS può versare solo una rendita parziale. La mancanza di un anno contributivo determina normalmente una diminuzione della rendita di almeno il 2,3 %.
L’importo della rendita non dipende esclusivamente dal periodo di contributi ma anche dal reddito annuo medio determinante che si compone dai tre elementi seguenti:
- la media rivalutata del reddito assicurato,
- la media dell’accredito per compiti educativi (la somma dell’accredito per compiti educativi divisa per il totale del periodo contributivo) e
- la media dell’accredito per compiti assistenziali (la somma dell’accredito per compiti assistenziali divisa per il totale del periodo contributivo).
L’ammontare della rendita è limitato sia verso l’alto che verso il basso. Le rendite massime non devono superare il doppio dell’ammontare di quelle minime.
Una riduzione della rendita
La somma delle due rendite singole dei coniugi deve ammontare al massimo al 150 % di una rendita massima. Se questo limite massimo viene superato, le singole rendite devono essere decurtate di conseguenza.
La rendita può essere anticipata o posticipata.
Anticipo della rendita
La persona che anticipa di uno o due anni la sua rendita di vecchiaia rispetto all’età ordinaria in cui matura il diritto beneficia di una rendita ridotta durante tutto il periodo in cui ha diritto alla rendita. Durante il periodo anticipato non vi è il diritto ad una rendita per figli.
Posticipo della rendita
La persona che posticipa da uno a cinque anni la sua rendita di vecchiaia, beneficia di una rendita aumentata durante tutto il periodo in cui ha diritto alla rendita.
La riduzione o l’aumento della rendita è fissata secondo il principio dei calcoli attuariali. Nell’ambito di una coppia è possiblie che uno dei coniugi anticipi la rendita e l’altro la posticipi.
Richiesta di una rendita di vecchiaia
Per fissare la rendita di vecchiaia di persone sposate, vedove o divorziate, i redditi percepiti da entrambi i coniugi durante gli anni civili completi di matrimonio vengono suddivisi e accreditati a ciascuno in parti uguali.
Esso viene effettuato:
- non appena entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita di vecchiaia, o
- quando il matrimonio è sciolto o
- quando un coniuge muore e l’altro percepisce già una rendita.
Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting)
I pagamenti delle pensioni vengono effettuati in anticipo il terzo giorno lavorativo di ogni mese. Potete trovare le date di pagamento qui. (PDF)
È considerato grande invalido chi deve ricorrere all’aiuto regolare ed importante di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita quotidiana (alzarsi, lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.), necessita di cure permanenti o di sorveglianza personale.
I beneficiari di rendite di vecchiaia o prestazioni complementari dell’AVS percepiscono un assegno per grandi invalidi alle seguenti condizioni:
- presentano una grande invalidità di grado lieve, medio o elevato,
- la grande invalidità è durata ininterrottamente almeno per un anno e
- non hanno diritto ad assegni per grandi invalidi dall’assicurazione infortuni obbligatoria o dall’assicurazione militare.
Se una persona beneficia già di un assegno per grandi invalidi dall’assicurazione invalidità prima dell’inizio del diritto ad una rendita di vecchiaia, continuerà a beneficiare di un importo almeno equivalente.
L’ottenimento dell’assegno per grandi invalidi non dipende dal reddito o dalla sostanza bensì dal grado della grande invalidità.
Opuscolo 3.01 – Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS
Con l’avanzare dell’età possono insorgere infermità che possono essere attenuate o superate grazie a mezzi ausiliari come apparecchi acustici, occhiali-lenti, protesi, carrozzelle ecc. L’AVS paga contributi alle spese per diversi di questi mezzi ausiliari – elencati limitativamente in una lista specifica – ai beneficiari di rendite di vecchiaia residenti in Svizzera. Responsabili per la consegna o per il pagamento dei costi sono le Casse di compensazione e la Pro Senectute.