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Assicurazione per l’invalidità: Rendita e indennità giornaliera
L’assicurazione per l’invalidità si prefigge l’integrazione o il reinserimento di persone le cui capacità sono ridotte a causa di infermità congenita, malattia o infortunio. La corresponsione di una rendita avviene dal momento in cui un’integrazione o un reinserimento nella vita professionale non è possibile. Il principio dell’integrazione prevale pertanto nettamente sul pagamento di una rendita.
Il rilevamento e l’intervento tempestivi sono mezzi di prevenzione utilizzati dall’assicurazione invalidità (AI) e costituiscono due fasi ben distinte della procedura per l’esame del diritto a prestazioni dell’AI.
Nel quadro del rilevamento tempestivo lo scopo è di mettere in contatto il più presto possibile con specialisti dell’AI persone che presentano i primi segnali di un rischio d’invalidità. Appena il contatto è stabilito, si decide rapidamente se sia necessario inoltrare una richiesta di prestazioni AI.
In caso affermativo, non appena viene inoltrata la richiesta l’ufficio AI competente valuta assieme all’assicurato e agli attori coinvolti se provvedimenti d’intervento tempestivo adeguati possano permettere all’assicurato di mantenere il posto di lavoro o di reintegrarsi rapidamente nel mercato del lavoro.
Trovate informazioni più dettagliate sulle due misure preventive nell’opuscolo informativo Rilevamento e intervento tempestivi.
Le indennità giornaliere completano i provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e sono destinate a garantire il sostentamento degli assicurati e delle loro famiglie durante il loro svolgimento.
In determinati casi eccezionali (p. es. nessuna perdita di guadagno dovuta all’invalidità, riscossione di una rendita), l’AI non accorda il diritto ad un’indennità giornaliera.
Hanno diritto all’indennità giornaliera gli assicurati che hanno compiuto i 18 anni, indipendentemente dal sesso e dallo stato civile. Il diritto all’indennità giornaliera cessa al più tardi alla fine del mese in cui nasce il diritto ad una rendita di vecchiaia.
Vi sono due tipi d’indennità giornaliera dell’AI:
- la grande indennità giornaliera e
- la piccola indennità giornaliera.
Alle due indennità giornaliere si applicano condizioni e procedimenti di calcolo diversi. Per le persone senza attività lucrativa è inoltre prevista un’indennità per spese supplementari di custodia e di assistenza.
Trovate informazioni sui requisiti, sui tipi di indennità e ulteriori dati nell’opuscolo informativo Indennità giornaliere dell’AI.
Hanno diritto alle prestazioni dell’AI le persone assicurate che, per motivi di salute, sono parzialmente o totalmente limitate nella loro attività lucrativa o nelle loro precedenti mansioni (p. es. come casalinga). La limitazione per problemi di salute deve essere permanente o perdurare per un periodo prolungato (almeno un anno).
Il diritto alla rendita sussiste solo se la capacità al guadagno non può essere ripristinata, mantenuta o migliorata tramite ragionevoli misure di integrazione.
Richiesta delle prestazioni AI
Le prestazioni dell’AI devono essere richieste il più presto possibile presso l’ufficio AI del vostro cantone di domicilio compilando il modulo di richiesta.
Trovate informazioni sui requisiti, sul calcolo della rendita e ulteriori dati nell’opuscolo informativo Rendite d’invalidità dell’AI.
Si prega di notare:
Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore la revisione di legge «Ulteriore sviluppo dell’AI». Uno dei temi centrali della revisione è il passaggio a un nuovo sistema di rendite, lineare. I diritti alla rendita che nascono a partire dal 1° gennaio 2022 saranno calcolati in base al nuovo sistema.
Il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. Pertanto, le domande inoltrate a partire dal 1° luglio 2021 saranno già interessate da questo cambiamento.
L’obiettivo dell’assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente. Questa prestazione serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all’aiuto di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L’importo dell’assegno varia in funzione del grado di invalidità e a seconda che l’assicurato risieda in un istituto o viva al proprio domicilio.
Possono ricevere un assegno per grandi invalidi sia persone minorenni che maggiorenni. Si distingue tra l’indennità dell’AI e dell’AVS per le persone che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento.
Potete richiedere l’assegno per grandi invalidi presso l’ufficio AI del vostro cantone di domicilio compilando il modulo di richiesta.
Trovate gli importi dell’assegno mensile per grandi invalidi e ulteriori indicazioni negli opuscoli informativi Assegni per grandi invalidi dell’AI.
Gli assicurati dell’AI hanno diritto ai mezzi ausiliari di cui necessitano per poter continuare ad esercitare un’attività lucrativa o ad adempiere le mansioni consuete (p. es. come casalinga). Questo vale anche per i mezzi ausiliari necessari per lo studio, la formazione e l’assuefazione funzionale.
Gli assicurati dell’AI hanno diritto anche ai mezzi ausiliari di cui necessitano per condurre con la maggiore indipendenza e autonomia possibile la loro vita privata. Ne fanno parte i mezzi ausiliari che facilitano lo spostamento, i contatti con l’ambiente e l’ampliamento dell’autonomia.
Potete presentare la vostra prima richiesta relativa ai mezzi ausiliari presso l’ufficio AI del vostro cantone di domicilio.