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Ripartizione dei redditi (splitting)
Un divorzio e rispettivamente lo scioglimento di un’unione domestica registrata hanno conseguenze dirette sia sul 1° che sul 2° pilastro.
Per calcolare le rendite di vecchiaia o d’invalidità delle persone divorziate, i redditi percepiti dai coniugi durante gli anni di matrimonio sono reciprocamente ripartiti per metà
Per la divisione dei redditi (il cosiddetto splitting) si tiene conto solo degli anni civili durante i quali entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS/AI. I redditi conseguiti dai coniugi nell’anno del matrimonio e in quello del divorzio non vengono divisi.
La ripartizione dei redditi delle persone divorziate non si effettua automaticamente, bensì a seguito di una richiesta inoltrata alla cassa di compensazione. Lo splitting può essere richiesto individualmente da ciascuno degli ex coniugi. Vi suggeriamo di inoltrare la richiesta di ripartizione dei redditi immediatamente dopo il divorzio (cresciuto in giudicato). In questo modo evitate un ritardo nel calcolo successivo della rendita, poiché la ripartizione dei redditi deve essere effettuata al più tardi al momento del percepimento di una rendita.
Trovate considerazioni dettagliate a tale riguardo e ulteriori notizie sullo splitting, con esempi pratici, nell’opuscolo informativo Splitting in caso di divorzio.
Se percepite degli assegni familiari, vi preghiamo di contattare il vostro datore di lavoro in caso di divorzio o separazione, in modo che possa inviarci il più presto possibile la notifica di modifica, in forma scritta o tramite il nostro portale clienti online. In questo modo evitate prontamente la richiesta di eventuali rimborsi retroattivi di assegni familiari.