Assoggettamento FFP-F
Il Fondo per la formazione professionale Falegname mira a promuovere la formazione di base nel ramo di falegnameria ed è orientato alle esigenze specifiche della professione di falegname. Tutte le imprese o parti di aziende sul territorio dell’associazione ASFMS, cioè nella Svizzera tedesca e in Ticino, che sono attive nel settore della falegnameria, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal fatto che siano pubbliche o private, sono soggette al fondo di formazione professionale generalmente obbligatorio.
I fondi di formazione professionale generalmente vincolanti permettono di ritenere responsabili quelle aziende che, fino ad ora, non hanno partecipato ai costi generali di formazione professionale di un settore, ma hanno beneficiato dei servizi dei membri dell’associazione. Questi non membri dell’associazione sono tenuti a pagare adeguati contributi di solidarietà.
Clicca qui per andare direttamente all’autodichiarazione online.
In base all’art. III n. 1 del Regolamento del Fondo per la formazione professionale di falegname (adeguamento IPC vedi pag. 10), il Fondo (BBF-S) è autorizzato a prelevare ogni anno un contributo di base di CHF 240.00 per azienda e di CHF 20.00 per dipendente da tutte le aziende soggette al Fondo. Se non viene fatta alcuna dichiarazione, l’azienda sarà valutata secondo l’art., III, n. 2 del regolamento del fondo. Tutti i contributi devono essere pagati dall’azienda e non possono essere detratti dallo stipendio del dipendente.
I membri della ASFMS dichiarano il loro contributo annuale al FFP-F attraverso il processo annuale dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti ASFMS. La riscossione del contributo annuale e il seguente processo di incasso sono effettuati dall’ufficio della Cassa di compensazione AVS Forte a Schlieren.
Il campo di applicazione territoriale comprende la Svizzera tedesca e il Ticino. Nella Svizzera francese, esiste un fondo di formazione professionale separato e generalmente vincolante dell’associazione (Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie et de Menuiserie, FRECEM).
Il campo di applicazione aziendale si applica a tutte le aziende o parti di imprese attive nel ramo mobili/arredamenti interni e costruzione/finestre e falegname da carri e utensili, indipendentemente dall’appartenenza a un’associazione. Anche le imprese individuali sono soggette all’obbligo di dichiarazione e di contribuzione. Le imprese miste sono attive in diversi settori. In linea di principio, un obbligo di contribuzione multipla è possibile, ma l’attività di una società deve essere significativa nel ramo in questione. La formazione degli apprendisti non ha alcuna influenza sull’obbligo di contribuzione.
Obbligo di contribuzione per: Le Imprese e gruppi di montaggio che eseguono, montano o riparano prodotti di falegnameria o prodotti di rami professionali affini, e segnatamente le falegnamerie di serramenti e mobili, le falegnamerie di arredamenti d’interni, negozi e laboratori, le fabbriche di finestre (legno, legno-metallo e materiali sintetici), i mobilifici, le fabbriche di mobili da cucina, le imprese per la costruzione di saune, le aziende per la lavorazione di superfici in legno, le aziende che eseguono rivestimenti di pareti e soffitti e lavori di isolamento, le aziende che eseguono soltanto il montaggio di opere di falegnameria (imprese di montaggio), le fabbriche di carri, attrezzi in legno e sci, le vetrerie, le fabbriche di mordenti per il legno, le falegnamerie di antiquariato e così via.
Il campo di applicazione personale si applica a tutte le persone che hanno un contratto di lavoro per fornire servizi nel settore del commercio di falegnami, indipendentemente dalla loro formazione. I proprietari di imprese individuali, i dirigenti di società a responsabilità limitata e gli apprendisti non devono essere dichiarati.
I prelievi del
- MAEK Militär- und Ausbildungsentschädigungskasse
- CCL contratto collettivo di lavoro
- ZPK Zentrale Paritätische Berufskommission
non escludono l’obbligo di contribuire al Fondo per la formazione professionale Falegname FFP-F.
I fondi per la formazione professionale (Holzbau) e (Falegname) delle associazioni professionali (Holzbau Schweiz) e Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti ASFMS hanno concordato che le imprese miste che eseguono lavori di falegnameria e serramenti devono pagare metà del contributo di base a FFP-F e metà a (BBF-H). Le persone che eseguono lavori di carpenteria devono essere dichiarate al (BBF-H) e quelle che eseguono lavori di falegnameria e serramenti al FFP-F.
Il Fondo per la formazione professionale dei falegnami FFP-F ha concluso un accordo con il Fondo per la formazione professionale nel settore sociale FONDSSOCIAL. Di conseguenza, la riscossione dei contributi di queste imprese miste viene effettuata da queste organizzazione.
Annunci di indirizzi, cambiamenti, chiusure, ecc. devono essere inviati per mail a bbf-s@akforte.ch indicando il numero IDE/TVA.
Se un’azienda non rientra nel campo di applicazione del regolamento del fondo, art. II, o se sono già stati versati contributi a un altro fondo di formazione professionale secondo l’art. 60 LFPr, la domanda di esenzione deve essere accompagnata da una prova valida.