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Notifica incapacità lavorativa / Esonero dai contributi
Fondamentale
L’obiettivo dell’esonero dal contributo è la continuazione non contributiva del processo di risparmio per i dipendenti con incapacità lavorative. Il contributo obbligatorio non si applica agli assicurati e ai loro datori di lavoro in quanto essi contribuiscono nella stessa maniera. Il patrimonio previdenziale della persona assicurata viene ulteriormente aumentato dalla cassa pensione fino alla misura dell’esonero dai contributi.
Una richiesta di esonero dal contributo sussiste dopo un’incapacità superiore al 40% per almeno 3 mesi.
La notifica alla cassa pensione deve essere effettuata il prima possibile utilizzando il formulario “Notifica di incapacità al lavoro”. Il formulario deve essere firmato dalla persona assicurata. Inoltre, richiediamo il formulario “certificato medico” compilato dal medico curante.
Dopo aver ricevuto questi documenti, la cassa pensione richiede le indennità giornaliere direttamente all’assicurazione. Questi costituiscono la base per la decisione del diritto alle prestazioni.
L’importo del esonero dai contributi concessa dipende dal grado d’incapacità, risp. per una rendita d’invalidità dal grado della rendita. Ce un diritto a:
- Pieno esonero dai contributi per un’incapacità lavorativa-, risp. un grado d’invalidità del 70%
- Esenzione dai contributi in percentuale esatta per un’incapacità lavorativa-, risp. un grado d’invalidità dal 50 – 69%
- 47.5 % esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 49%
- 45% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 48%
- 42.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 47%
- 40% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 46%
- 37.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 45%
- 35% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 44%
- 32.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 43%
- 30% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 42%
- 27.5% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 41%
- 25% esenzione dai contributi per un incapacità lavorativa risp. un grado d’invalidità del 40%
Si prega di segnalare immediatamente le variazioni del grado d’incapacità al lavoro alla cassa pensione. Le prestazioni saranno adeguate di conseguenza.
Senza la disposizione dell’AI, le prestazioni saranno fornite per un massimo di 21 mesi.
Una volta presa la decisione da parte dell’AI, la prestazione viene versata finché esiste il diritto alla pensione nei confronti dell’AI.
L’esenzione dai contributi finisce quando:
- Il grado d’incapacità scende al di sotto del 40%
- L’AI rifiuta o interrompe l’obbligo di prestazioni
- La persona assicurata raggiunge l’età di pensionamento
- La persona assicurata muore