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Promozione della proprietà abitativa con i fondi di previdenza professionale
Informazioni generali
L’avere di vecchiaia attuale può essere utilizzato per finanziare la proprietà abitativa ad uso proprio secondo le disposizioni legali. In alternativa, è possibile costituire in pegno le prestazioni pensionistiche.
Può essere utilizzato un importo massimo pari alla prestazione di libero passaggio attuale. A partire dai 50 anni, l’importo è limitato all’ammontare della prestazione di libero passaggio all’età di 50 anni o alla metà dell’attuale prestazione di libero passaggio.
L’importo minimo per un prelievo anticipato è di CHF 20’000.
Il pegno si riferisce alle attuali prestazioni di libero passaggio e ai diritti previdenziali esistenti (prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità).
È considerata proprietà abitativa ad uso proprio nel luogo di residenza o dimora abituale (in patria o all’estero):
- Acquisizione, realizzazione di immobili residenziali
- Investimenti in immobili residenziali
- Ammortamento dei mutui ipotecari in essere
- Acquisizione di certificati azionari in una cooperativa immobiliare
Le seconde case o le case di vacanza non sono considerate proprietà abitativa ad uso del proprio. Il finanziamento della manutenzione ordinaria e il pagamento degli interessi ipotecari non rientrano nella promozione della proprietà d’abitazione.
Il prelievo anticipato riduce le prestazioni di vecchiaia, il cui calcolo si basa sull’avere di vecchiaia attuale. Le perdite previdenziali relative alle prestazioni d’invalidità e in caso di decesso possono essere coperte da un’assicurazione complementare, i cui contributi sono interamente a carico della persona assicurata.
L’importo prelevato in anticipo è tassabile come versamento in conto capitale dagli istituti di previdenza. Se il prelievo anticipato viene rimborsato, le imposte pagate possono essere recuperate. Un pegno non fa scattare alcun obbligo fiscale (eccezione: realizzazione del pegno).
La persona assicurata deve presentare all’istituto di previdenza una richiesta scritta corredata di tutti i documenti. Il prelievo anticipato richiede il consenso scritto del coniuge, la cui firma deve essere ufficialmente certificata.
Una restrizione alla vendita è annotata nel registro fondiario. Il modulo per la richiesta lo trovate qui:
Il pagamento sarà effettuato direttamente al venditore o al creditore al ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Il modulo per la richiesta del prelievo anticipato / costituzione in pegno lo trovate qui:
Fino al verificarsi di un evento assicurativo o fino al pagamento della prestazione di libero passaggio, l’importo prelevato (almeno CHF 10’000) può essere rimborsato dalla persona assicurata. Se la proprietà abitativa viene venduta o in caso di decesso senza prestazioni dovute, il prelievo anticipato deve essere rimborsato per intero.