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Assegni familiari
A partire dal 1° gennaio 2009 è in vigore la Legge federale sugli assegni familiari. Questa stabilisce un livello nazionale, come orientamento per le legislazioni cantonali.
Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli, quelli di formazione e, in alcuni Cantoni, quelli di nascita e di adozione.
Possono beneficiare degli assegni familiari:
- I salariati non agricoli: a questa categoria di persone è applicabile la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
- Le persone senza attività lucrativa:
per principio la LAFam riconosce il diritto agli assegni familiari anche alle persone senza attività lucrativa con reddito modesto ai sensi dell’AVS.
- Le persone attive nell’agricoltura:
la Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è un ordinamento speciale in virtù del quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli.
- I lavoratori indipendenti non agricoli:
Dal 1° gennaio 2013 tutti i lavoratori indipendenti in Svizzera sono obbligatoriamente soggetti alla Legge sugli assegni familiari.
A causa del diverso ammontare degli assegni familiari nei vari cantoni, se i genitori lavorano in cantoni diversi è possibile richiedere il pagamento degli importi differenziali intercantonali.
Esempio (stato 2022)
- Primo avente diritto nel cantone Argovia / assegno per i figli di CHF 200.00 mensili / assegno di formazione di CHF 250.00 mensili.
- secondo avente diritto nel cantone San Gallo / assegno per i figli di CHF 230.00 mensili / assegno di formazione di CHF 280.00 mensili.
Il genitore secondo avente diritto riceve dal proprio datore di lavoro la differenza di CHF 30.00 mensili, a condizione che quest’ultimo abbia presentato la domanda alla sua cassa di compensazione familiare.
Gli importi attualmente in vigore per gli assegni si possono consultare nell’opuscolo informativo sugli assegni familiari.
Strumento per stabilire in primo luogo l’avente diritto agli assegni familiari
Se la vostra famiglia è residente all’estero, dovete innanzitutto richiedere gli assegni nel paese di residenza dei figli. Se le indennità in Svizzera sono più alte, può essere versata un’importo differenziale internazionale (ovvero la differenza tra gli assegni nello Stato di domicilio e gli assegni in Svizzera). Se non c’è diritto nel paese di residenza, si può generalmente ricevere le indennità complete in Svizzera.
I pagamenti differenziali internazionali sono sempre pagate retroattivamente per l’anno completato.
A tale scopo, abbiamo bisogno dei dati completi dell’altro genitore per poter fare una richiesta all’ufficio estero competente. In determinate circostanze, un pagamento provvisorio può essere autorizzato sulla base di una conferma dell’ufficio estero presentata dal beneficiario. Per i collaboratori in Francia accettiamo solo la “attestation destinée à votre organisme étranger”.
Nel caso di paesi al di fuori dell’UE/AELS, il diritto agli assegni familiari viene esaminato individualmente in base a qualsiasi accordo nazionale.
Per ogni figlio è possibile percepire un solo assegno, laddove il diritto si orienta al concorso di diritti. Potete affidare al vostro/alla vostra consulente clienti il compito di verificare se sussiste o meno il diritto. Per farlo, abbiamo bisogno di una richiesta per gli assegni familiari dal suo datore di lavoro.
Per informazioni specifiche dettagliate vi rimandiamo gentilmente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Restiamo volentieri a vostra disposizione nel corso dei seminari per i clienti o tramite contatto con il vostro/la vostra consulente clienti.