Linee guida FFP-F
I fondi per la formazione professionale generalmente vincolanti finanziano la creazione di condizioni quadro per il funzionamento ottimale della formazione professionale nel settore.
Con decisione del 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha dichiarato il regolamento del fondo per la formazione professionale dei falegname di obbligatorietà generale con effetto dal 1° luglio 2005. Il fondo (BBF-S) esiste ai sensi dell’articolo 60 della legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr) dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti (ASFMS).
La base di assoggettamento e la riscossione dei contributi, la portata delle prestazioni e le linee guida per la contabilità sono disciplinate dal regolamento del fondo per la formazione professionale falegname, che è stato dichiarato generalmente obbligatorio.